Dove stanno e che cosa proteggono
I delitti contro la pubblica amministrazione sono nel Titolo II del Libro II del codice penale. Si dividono in delitti dei pubblici ufficiali (artt. 314-335-bis) e delitti dei privati (artt. 336-356). Proteggono il buon andamento e l'imparzialità della PA.
Il testo è cambiato molto nel 2024: la L. 9 agosto 2024, n. 114 ha abrogato l'abuso d'ufficio (art. 323) e riscritto il traffico di influenze illecite; il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla L. 112/2024, ha introdotto l'indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis).
Chi è pubblico ufficiale
- Pubblico ufficiale (art. 357): chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. La funzione amministrativa è pubblica se è disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi.
- Incaricato di pubblico servizio (art. 358): svolge un'attività disciplinata come la funzione pubblica ma priva dei suoi poteri tipici. Non rientrano le semplici mansioni di ordine e l'opera meramente materiale.
- Esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359): per esempio i professionisti sanitari privati, come il medico.
Conta l'attività concretamente svolta, non il rapporto di impiego. La qualità non si perde per i fatti relativi all'ufficio già esercitato (art. 360).
Peculato e indebita destinazione
- Peculato (art. 314): il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione dell'ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o cosa mobile altrui, se ne appropria. Reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi. Esempio: il cassiere che tiene per sé le somme incassate.