Il Governo nella Costituzione
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (art. 92 Cost.). I sottosegretari non ne fanno parte.
- Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i ministri. Prima di assumere le funzioni giurano nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93).
- Il Governo si presenta alle Camere per la fiducia entro dieci giorni dalla formazione. La fiducia si accorda o si revoca con mozione motivata votata per appello nominale; la mozione di sfiducia va firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non si discute prima di tre giorni. Il voto contrario su una proposta del Governo non obbliga alle dimissioni (art. 94).
- Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale e ne è responsabile; i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio e individualmente di quelli dei loro dicasteri. La legge disciplina la Presidenza e determina numero, attribuzioni e organizzazione dei ministeri (art. 95).
- Per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, Presidente del Consiglio e ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera (art. 96).
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