Le fonti
La contabilità di Stato parte dalla Costituzione. L'art. 81, riscritto dalla L. cost. 1/2012, impone allo Stato l'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle fasi del ciclo economico. L'indebitamento è ammesso solo per considerare gli effetti del ciclo e, con autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. Le Camere approvano ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto presentati dal Governo; l'esercizio provvisorio si concede solo per legge e per non più di quattro mesi complessivi. L'art. 97, primo comma, estende a tutte le PA l'obbligo di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito.
- L. 243/2012: legge "rinforzata" (maggioranza assoluta) che attua l'equilibrio e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio.
- L. 196/2009: legge generale di contabilità e finanza pubblica. L'elenco delle amministrazioni pubbliche rilevanti per il conto consolidato lo redige l'ISTAT.
- R.D. 2440/1923 e regolamento R.D. 827/1924: leggi storiche, ancora in parte vigenti.
- Armonizzazione: D.Lgs. 118/2011 per Regioni ed enti locali; D.Lgs. 91/2011 per le altre PA; D.P.R. 97/2003 per gli enti pubblici non economici della L. 70/1975.
Il bilancio dello Stato
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è triennale ed è redatto in termini di competenza e di cassa: la competenza registra le somme che si prevede di accertare e impegnare, la cassa quelle da incassare e pagare. Ai fini della cassa le somme si considerano incassate quando sono versate in Tesoreria e pagate quando sono erogate dalla Tesoreria.