Il Codice dell'amministrazione digitale
Il CAD è il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Si applica (art. 2, comma 2) alle pubbliche amministrazioni dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano disponibilità, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale.
L'AgID (Agenzia per l'Italia digitale, istituita dal D.L. 83/2012) detta le regole tecniche con Linee guida (art. 71), redige il Piano triennale per l'informatica nella PA (art. 14-bis), vigila sugli obblighi di transizione digitale e può applicare sanzioni (art. 18-bis). Presso l'AgID c'è il difensore civico per il digitale, a cui chiunque può segnalare violazioni del CAD.
- Ogni PA affida la transizione digitale a un unico ufficio dirigenziale generale (art. 17); il responsabile per la transizione al digitale ha competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, per questi compiti, direttamente all'organo di vertice politico.
- Diritti di cittadini e imprese: usare gli strumenti del CAD (art. 3), accedere ai servizi on line con la propria identità digitale (art. 3-bis), fruire dei servizi in forma digitale e integrata (art. 7), pagare con sistemi elettronici tramite pagoPA (art. 5).
- Le PA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici (art. 40) e gestiscono i procedimenti con il fascicolo informatico (art. 41), che raccoglie atti, documenti e dati da chiunque formati e indica anche il responsabile del procedimento.